Alta Corte per la
Regione siciliana
Decisione 6 ottobre 1954 11 dicembre 1954, n. 77
sul ricorso
del Commissario dello Stato contro la legge approvata dallAssemblea regionale
il 18 dicembre 1953 : « Norme integrative per la gestione di esattorie delle
imposte dirette
Presidente: PERASSI; Relatore: CATINELLA:
P.M. EULA; Commissario Stato (Avv.to ARIAS) Regione siciliana (Avv.ti NAVARRA e
F. DATO).
(omissis)
La legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 18 dicembre 1953; intitolata «norme integrative per la gestione di esattorie delle imposte dirette, conferisce all'Assessore per le finanze (art. 1) la facolt di affidare la gestione delle esattorie rimaste vacanti per qualunque causa ad un delegato governativo o ad un gestore provvisorio, stabilendo la durata della gestione, la misura dell'aggio entro il limite massimo del 10%, nonch particolari norme di gestione. A parit di condizioni accordata preferenza a coloro che assumono la gestione con l'obbligo del non riscosso per riscosso.
L'art. 2 dispone che pi esattorie vacanti, territorialmente contigue possono essere affidate ad un solo delegato che si impegni ad effettuare la gestione complessiva in modo che l aggio rimanga convenuto entro il limite massimo del 10 %, con esclusione di ogni altro compenso o rimborso. L'art. 3 pone limitazioni all'assunzione ed al trasferimento del personale; e 1'art. 4 stabilisce che sia estesa al triennio 1954-56 la applicazione delle norme poste con gli artt. 21, 22 e 23 della legge regionale 9 marzo 1953 n. 8. Infine l'art. 5 autorizza l'Assessore per le finanze a determinare in percentuale sulle somme riscosse il compenso del delegato governativo o del gestore provvisorio che pu essere ammesso tra le spese di gestione.
Con ricorso in data 26 dicembre 1953 comunicato al Presidente della Regione il 28 dicembre 1953, il Commissario dello Stato ha contestato la legittimit costituzionale della legge, denunciando che l'art. 1 disciplina sostanzialmente un istituto nuovo, diverso da quello normale della esattoria e da quelli eccezionali della delegazione e della gestione provvisoria, in contrasto con i principi generali della legislazione statale, e quindi con violazione dell'art. 36 dello Statuto siciliano; e che l'art. 5 pure incompatibile con i principi medesimi, poich indica i rischi di gestione, che praticamente si concretano nelle quote inesigibili per le quali sia rifiutato il discarico, fra gli elementi determinanti del compenso dei delegati o dei gestori.
Con memoria del 7 gennaio 1954
Alludienza del
5 ottobre 1954 il difensore dello Stato ha illustrato i motivi dei ricorso. Il
difensore della Regione ha insistito sulla eccezione di inammissibilit per
decorrenza del termine di impugnazione, ed ha invece rinunziato all'altra
eccezione preliminare di arresto del procedimento; subordinatamente, nel
merito, ha chiesto il rigetto della impugnazione.
Il Procuratore generale ha concluso per
l'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
1. - La eccezione di inammissibilit del
ricorso per decorrenza del termine di impugnazione va rigettata, come stato
deciso da questa Alta Corte in una fattispecie identica esaminata nella decisione
del ricorso iscritto al n.1 del ruolo generale per l'anno 1954. La
festivit del giorno di scadenza del termine importa la proroga del termine stesso
al giorno successivo, conformemente al principio generale espresso nell'art. 155
c. p. c..
2. - La censura relativa alla pretesa
violazione di principi generali della legislazione dello Stato proposta dal
Commissario con riferimento all'art. 1 della legge impugnata non appare
fondata. Le disposizioni sulla durata e sulle modalit del rapporto di
delegazione o di gestione provvisoria non ledono principi generali del sistema
tributario, ma costituiscono precetti legislativi che rispondono alle
particolari condizioni della Sicilia, ove il conferimento delle esattorie con
il normale sistema di appalto ha frequentemente provocato gravi difficolt e carenze
di gestione.
N la censura pu assumere rilievo pi
consistente per la preferenza disposta in favore di coloro che assicurano il
gettito dei tributi con l'assunzione dell'obbligo del non riscosso per
riscosso. giacch questa disposizione, che conforme ad un principio della
legislazione tributaria dello Stato, diretta a cautelare pi efficacemente
3. - Neppure fondata appare la censura di
illegittimit riferita all'art. 5 della legge. La norma diretta soltanto ad
eliminare i poteri attribuiti all'Assessore per le finanze dall'art. 21 della
legge regionale 9 marzo 1953, n. 8, precisando gli elementi che egli pu
considerare agli effetti della determinazione del compenso spettante ai
delegati governativi o ai gestori provvisori. E la inclusione in tali elementi
dei rischi di gestione trova fondamento nella riconosciuta possibilit che
rischi esistano anche in gestioni per conto altrui.
P. Q.M.
L'Alta Corte rigetta il ricorso del
Commissario dello Stato avverso la legge approvata dall'Assemblea regionale
siciliana il 18 dicembre 1953, recante norme integrative per la gestione di
esattorie delle imposte dirette.