Decisione 6 ottobre 1954 – 11 dicembre 1954, n. 77

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Alta Corte per la Regione siciliana

 

Decisione 6 ottobre 1954 11 dicembre 1954, n. 77

sul ricorso del Commissario dello Stato contro la legge approvata dallAssemblea regionale il 18 dicembre 1953 : « Norme integrative per la gestione di esattorie delle imposte dirette

 

Presidente: PERASSI; Relatore: CATINELLA: P.M. EULA; Commissario Stato (Avv.to ARIAS) Regione siciliana (Avv.ti  NAVARRA e  F. DATO).

 

(omissis)

La legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 18 dicembre 1953; intitolata «norme integrative per la gestione di esattorie delle imposte dirette, conferisce all'Assessore per le finanze (art. 1) la facolt di affidare la gestione delle esattorie rimaste vacanti per qualunque causa ad un delegato governativo o ad un gestore prov­visorio, stabilendo la durata della gestione, la misura dell'aggio entro il limite massimo del 10%, nonch particolari norme di gestione. A parit di condizioni accordata preferenza a coloro che assumono la gestione con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

L'art. 2 dispone che pi esattorie vacanti, territorialmente contigue possono essere affidate ad un solo delegato che si impegni ad effettuare la gestione complessiva in modo che l aggio rimanga convenuto entro il limite massimo del 10 %, con esclusione di ogni altro compenso o rimborso. L'art. 3 pone limitazioni all'assunzione ed al trasferimento del personale; e 1'art. 4 stabilisce che sia estesa al triennio 1954-56 la applicazione delle norme poste con gli artt. 21, 22 e 23 della legge regionale 9 marzo 1953 n. 8. Infine l'art. 5 autorizza l'Assessore per le finanze a determinare in percentuale sulle somme riscosse il com­penso del delegato governativo o del gestore provvisorio che pu essere ammesso tra le spese di gestione.

Con ricorso in data 26 dicembre 1953 comunicato al Presidente della Regione il 28 dicembre 1953, il Commissario dello Stato ha con­testato la legittimit costituzionale della legge, denunciando che l'art. 1 disciplina sostanzialmente un istituto nuovo, diverso da quello normale della esattoria e da quelli eccezionali della delegazione e della gestione provvisoria, in contrasto con i principi generali della legislazione statale, e quindi con violazione dell'art. 36 dello Statuto siciliano; e che l'art. 5 pure incompatibile con i principi medesimi, poich indica i rischi di gestione, che praticamente si concretano nelle quote inesigibili per le quali sia rifiutato il discarico, fra gli elementi determinanti del com­penso dei delegati o dei gestori.

Con memoria del 7 gennaio 1954 la Regione siciliana ha resistito al ricorso, eccependone preliminarmente la inammissibilit per essere stato comunicato al Presidente della Regione medesima oltre il termine di cinque giorni previsto dall'art. 28 dello Statuto; e rilevando nel merito che l'art. 1 della legge impugnata pone soltanto limiti alla attivit amministrativa dell'Assessore per le finanze, senza peraltro alterare il carattere provvisorio delle funzioni del delegato o del ge­store, n la natura delle funzioni stesse precisate dalla legislazione sta­tale; e che l'art. 5, indicando tutti gli elementi che debbono essere con­siderati per la determinazione del compenso del delegato o del gestore, costituisce soltanto una norma cautelativa diretta a contenerne la mi­sura nei limiti legali. Con successiva memoria depositata il 21 settembre 1954 la Regione, oltre ad insistere sulle precedenti difese, ha eccepito con evidente riferimento alla pubblicazione della legge impugnata nel n. 6 del 6 febbraio 1954 della Gazzetta ufficiale della Regione siciliana larresto del procedimento innanzi questa Alta Corte per non essere stato concluso nei termini previsti dallart. 29 dello Statuto.

Alludienza  del 5 ottobre 1954 il difensore dello Stato ha illustrato i motivi dei ricorso. Il difensore della Regione ha insistito sulla eccezione di inammissibilit per decorrenza del termine di impugnazione, ed ha invece rinunziato all'altra eccezione preliminare di arresto del pro­cedimento; subordinatamente, nel merito, ha chiesto il rigetto della impugnazione.

Il  Procuratore generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

 

DIRITTO

 

1. - La eccezione di inammissibilit del ricorso per decorrenza del termine di impugnazione va rigettata, come stato deciso da questa Alta Corte in una fattispecie identica esaminata nella decisione del ricorso iscritto al n.1 del ruolo generale per l'anno 1954. La festivit del giorno di scadenza del termine importa la proroga del termine stesso al giorno successivo, conformemente al principio generale espresso nell'art. 155 c. p. c..

2. - La censura relativa alla pretesa violazione di principi gene­rali della legislazione dello Stato proposta dal Commissario con rife­rimento all'art. 1 della legge impugnata non appare fondata. Le dispo­sizioni sulla durata e sulle modalit del rapporto di delegazione o di gestione provvisoria non ledono principi generali del sistema tributario, ma costituiscono precetti legislativi che rispondono alle particolari con­dizioni della Sicilia, ove il conferimento delle esattorie con il normale sistema di appalto ha frequentemente provocato gravi difficolt e ca­renze di gestione.

N la censura pu assumere rilievo pi consistente per la prefe­renza disposta in favore di coloro che assicurano il gettito dei tributi con l'assunzione dell'obbligo del non riscosso per riscosso. giacch que­sta disposizione, che conforme ad un principio della legislazione tributaria dello Stato, diretta a cautelare pi efficacemente la Regione senza violare alcuna norma costituzionale.

3. - Neppure fondata appare la censura di illegittimit riferita all'art. 5 della legge. La norma diretta soltanto ad eliminare i poteri attribuiti all'Assessore per le finanze dall'art. 21 della legge regionale 9 marzo 1953, n. 8, precisando gli elementi che egli pu considerare agli effetti della determinazione del compenso spettante ai delegati governativi o ai gestori provvisori. E la inclusione in tali elementi dei rischi di gestione trova fondamento nella riconosciuta possibilit che rischi esistano anche in gestioni per conto altrui.

 

P. Q.M.

 

L'Alta Corte rigetta il ricorso del Commissario dello Stato avverso la legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 18 dicembre 1953, recante norme integrative per la gestione di esattorie delle imposte dirette.